Art. 13.
(Gestione dei servizi consultoriali pubblici).

      1. Gli enti pubblici provvedono alla gestione dei servizi consultoriali nelle seguenti forme:

          a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

 

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          b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

          c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

          d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

          e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, anche a prevalente capitale privato, costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;

          f) a mezzo di fondazioni o soggetti riconosciuti come persone giuridiche, costituiti o partecipati dall'ente titolare del servizio.